L’Agenzia delle Entrate, dopo giorni di attesa, si pronuncia e aderisce all’impostazione dell’OIC: la Direzione centrale Grandi Contribuenti, in risposta all’interpello 956-343/2021 del 8 aprile 2021, ha infatti precisato che “può costituire oggetto di rivalutazione anche il know-how sviluppato  dalla Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico“.

L’Agenzia ha motivato tale possibilità sottolineando che la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa “nasce dall’esigenza civilistica di derogare ai criteri ordinari di valutazione al costo dei beni materiali ed immateriali nella rappresentazione in bilancio, a cui si aggiunge la facoltà di ottenere, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento anche ai fini fiscali dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione”.

Precisazioni sul tema

L’Agenzia delle Entrate fornisce, in attesa di un chiarimento legislativo sul tema, due chiarimenti:

  • mette fine alle posizioni contrapposte emerse nei pareri delle Direzioni regionali della Lombardia (n. 904-2406/2020) e del Veneto (n. 907-1726/2020);
  • sposa a pieno l’interpretazione emersa nel documento interpretativo OIC n.7 avente ad oggetto il trattamento contabile delle rivalutazioni dei beni.

In particolare, in merito alla linearità di visione con l’OIC, l’Agenzia condivide le motivazioni addotte dall’OIC, fondate sulla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento “tra società che hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali”. Per tale motivo, “in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l’iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo il pagamento dell’imposta sostitutiva“.

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